Lo Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

COMITATO AUTONOMO PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI

C.A.L.C.I.T. VALDARNO FIORENTINO

 

Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

Art. 1: È costituita un’Associazione non avente fini di lucro denominata “COMITATO AUTONOMO PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI C.A.L.C.I.T. VALDARNO FIORENTINO APS” per brevità: “C.A.L.C.I.T. Valdarno Fiorentino APS” in conformità al dettato art.35 del D.L.gs 117/2017.

L’Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l’acronimo ETS con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L’Associazione è retta dalle norme del presente statuto, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs n. 117/2017 (d’ora in avanti Codice del Terzo Settore) ed assume nella propria denominazione la qualificazione di APS che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.

L’Assemblea dei soci potrà emanare regolamenti per disciplinare, in armonia con il presente Statuto gli aspetti ulteriori dell’Organizzazione dell’Associazione.

L’Associazione, quale Associazione di Promozione Sociale iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, sezione “B”, Articolazione Città Metropolitana di Firenze, al n. 922 con Atto Dirigenziale n. 1192 del 05/05/2020, è stata iscritta per trasmigrazione al Registro Nazionale del Terzo Settore, sezione “Associazioni di Promozione Sociale, in data 07 novembre 2022, repertorio 69586.

Art. 2: L’Associazione ha sede in Figline e Incisa Valdarno (FI), e l’ambito operativo è quello nazionale ed internazionale. Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente Statuto. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell’Assemblea di modifica dello statuto.

Con deliberazioni assunte a norma di legge possono essere istituite in Italia sedi secondarie, delegazioni ed uffici.

Art. 3: La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31/12/2100 e potrà essere prorogata.

Natura, fine e spirito dell’Associazione

Art. 4: L’associazione C.A.L.C.I.T. Valdarno Fiorentino - APS”, più avanti chiamata per brevità Associazione, opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 , comma 1, del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e precisamente:

c) prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Le lettere suindicate sono a titolo esemplificativo.

Art.5: L’Associazione, alla luce dei principi sopra espressi ed escludendo tassativamente finalità di lucro, si propone di:

- reperire fondi e mezzi economico finanziari per l’acquisto di strumenti e attrezzature atte alla diagnosi, alla prevenzione ed alla cura di malattie tumorali, da dare in uso o donare alle strutture sanitarie pubbliche operanti nel Valdarno Fiorentino; rientrano particolarmente in tale attività i contributi alla competente Azienda Sanitaria finalizzati all’acquisizione di migliorie materiali ed immateriali, alla professionalizzazione e la razionalizzazione del personale da destinarsi al Reparto di Oncologia dell’Ospedale Serristori di Figline Valdarno;

- svolgere ogni altra iniziativa di stimolo, sostegno ed appoggio alla lotta contro i tumori, compresa l’assistenza domiciliare agli ammalati oncologici;           

- sostenere spese o contribuire alle spese per la formazione specifica e la qualificazione di
personale medico e paramedico, dipendente da qualsiasi organismo pubblico e privato,
comunque impegnato nella cura o prevenzione di malattie tumorali, anche attraverso la
partecipazione ad iniziative, borse di studio, convegni, corsi, seminari, congressi.
- Collaborare con le Autorità Sanitarie Locali nonché con altri enti ed associazioni del
volontariato per offrire alle strutture operative la collaborazione necessaria per
l’organizzazione delle iniziative di lotta contro i tumori.

L’Associazione persegue esclusivamente scopi umanitari e finalità di solidarietà e utilità sociale, con divieto di svolgere attività che siano incompatibili o diverse.

Art. 6: L’associazione, conformemente da quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopraindicate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo 6.

L’individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla legislazione vigente con specifico riferimento alla disciplina delle Associazioni di promozione sociale.

L’Associazione, conformemente a quanto stabilito dall’art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L’Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

Per lo svolgimento delle predette attività l’associazione si avvale prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l’associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari conformemente a quanto stabilito dall’art. 36 del Codice del Terzo Settore.

Soci

Art. 7. II numero dei Soci è illimitato.

Come previsto dall’art. 35 c.1 del CTS e successive modifiche ed integrazioni, il numero dei soci non può essere inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale, per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all’art.5, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Può aderire all’Associazione ogni persona fisica, senza distinzione di razza, sesso o credo religioso, che condivide le finalità e i principi statutari dell’Associazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante. L’adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l’aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all’assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall’appartenenza all’associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli Organismi sociali.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

I soci che abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

a)      per morte;

b)      per morosità nel pagamento della quota associativa;

c)      dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso;

d)     per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. I volontari sono persone che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite dell’Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall' ente medesimo con apposito regolamento e/o con delibera dell’Assemblea dei soci.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell’art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’associazione.

Lavoratori

Art. 14. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d’interesse generale di cui all’art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell’associazione:

a)      l’Assemblea dei soci;

b)      il Consiglio Direttivo;

c)      il Comitato esecutivo

d)     l’Organo di controllo, laddove eletto;

e)      Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L’Assemblea

Art. 16. L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L’Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

  • almeno una volta all’anno;
  • entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio;
  • ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
  • quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione e il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L’Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell’avvenuta ricezione della convocazione.

L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione, l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

All’Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea.

Art. 18. L’Assemblea ha i seguenti compiti:

  • discute ed approva il bilancio;
  • approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
  • definisce il programma generale annuale di attività;
  • procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
  • procede eventualmente all’elezione e alla revoca dei componenti dell’Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • discute ed approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’associazione;
  • delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all’art. 11;
  • delibera sul ricorso dell’associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
  • delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e statuto;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  • discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno;
  • delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l’intervento all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l’Assemblea delibera, in prima convocazione, in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione in presenza della metà degli associati più uno e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede per alzata di mano.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell’Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall’Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall’atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l’iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Per le votazioni si procede per alzata di mano.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.

Nello specifico:

  • elegge tra i propri componenti il presidente;
  • elegge tra i propri componenti il vice presidente;
  • elegge il tesoriere e il segretario;
  • attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  • cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
  • predispone e propone all’Assemblea il programma annuale di attività;
  • individua le attività diverse da quelle d’interesse generale esperibili dall’associazione;
  • predispone annualmente il bilancio d’esercizio e lo presenta all’Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
  • predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all’Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
  • conferisce procure generali e speciali;
  • assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
  • propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’associazione e degli organi sociali;
  • riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
  • ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
  • delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L’Organo di controllo

Art. 29. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L’Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l’Organo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Inoltre, l’Assemblea dei soci elegge l’Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l’Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Riunioni di tutti gli Organi Sociali in video-conferenza

Art. 31. Le riunioni di tutti gli organi dell’Associazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.

In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell’adunanza di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;

d) vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati o le modalità di collegamento, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il Presidente.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 32. Le entrate dell’associazione sono costituite da:

a)      quote associative degli aderenti;

b)      contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

c)      erogazioni liberali in denaro, donazioni ed accettare con beneficio di inventario i lasciti testamentari;

d)     rimborsi derivanti da convenzioni;

e)      rendite patrimoniali;

f)       attività di raccolta fondi;

g)      entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;

h)      ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all’art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all’art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all’associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

a)      beni immobili e mobili;

b)      azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;

c)      donazioni, lasciti o successioni;

d)     altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Esercizio sociale

Art. 35: Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio dell’Associazione deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell’anno successivo, e approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori ad Euro 220.000 (duecentoventimila) annui, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del Codice del Terzo Settore.

Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, a seconda dei casi, nella redazione di missione o in una annoyazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di gestione e del capitale

Art. 36: Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; sono considerati, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili le causali di cui al punto 3) dell’art.8 del Codice del Terzo Settore.

L’eventuale avanzo di gestione sarà reinvestito per lo svolgimento di attività istituzionali dell’Associazione e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Libri sociali

Art. 37. L’associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

a)      libro degli associati;

b)      registro dei volontari;

c)      libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

d)     libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 38. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell’assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell’Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’associazione si avvale.

Le richieste di acceso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell’associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 39. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l’Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti. (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017)

Scioglimento dell’associazione e devoluzione dei beni

Art. 40. Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell’art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell’Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall’Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell’ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 41. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017, alle norme sulle APS e alle loro eventuali modifiche ed integrazioni.

 

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