TITOLO I
COSTITUZIONE, SEDE, DURATA DEL COMITATO
ART.l E’ costituito quale Associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice Civile e quale ONLUS (D.Lgs. 460/1997) il “COMITATO AUTONOMO PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI C.A.L.C.I.T. VALDARNO FIORENTINO - ONLUS”
ART.2 L’Associazione ha sede in Figline Valdarno, Piazza XXV Aprile N° 12.
ART.3 La durata dell’Associazione è stabilita fino al 31.12.2010 e potrà essere prorogata.
TITOLO II
OGGETTO
ART.4 L’Associazione non ha fini di lucro e non ha alcun carattere politico-partitico. Persegue esclusivamente scopi umanitari e finalità di solidarietà e utilità sociale, con divieto di svolgere attività che siano incompatibili o diverse. Costituisce oggetto preminente dell’ Associazione: - reperire fondi e mezzi economico finanziari per l’acquisto di strumenti e attrezzature atte alla diagnosi, alla prevenzione ed alla cura di malattie tumorali, da dare in uso o donare alle strutture sanitarie pubbliche operanti nel Valdarno Fiorentino; rientrano particolarmente in tale attività i contributi alla competente Azienda Sanitaria finalizzati all’acquisizione di migliorie materiali ed immateriali, alla professionalizzazione e la razionalizzazione del personale da destinarsi al Reparto di Oncologia dell’Ospedale Serristori di Figline Valdarno; - svolgere ogni altra iniziativa di stimolo, sostegno ed appoggio alla lotta contro i tumori, compresa l’assistenza domiciliare agli ammalati oncologici; - sostenere spese o contribuire alle spese per la formazione specifica e la qualificazione di personale medico e paramedico, dipendente da qualsiasi organismo pubblico e privato, comunque impegnato nella cura o prevenzione di malattie tumorali, anche attraverso la partecipazione ad iniziative, borse di studio, convegni, corsi, seminari, congressi. - Collaborare con le Autorità Sanitarie Locali nonché con altri enti ed associazioni del volontariato per offrire alle strutture operative la collaborazione necessaria per l’organizzazione delle iniziative di lotta contro i tumori. L’Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie, in quanto integrative delle stesse, inquadrandosi nell’associazionismo di volontariato - ONLUS - nei limiti consentiti dalle Leggi vigenti per il settore e quindi dal D.Lgs 4.12.1997 n. 460 e successive integrazioni e modifiche. L’Associazione, al fine di conseguire lo scopo sociale, si avvarrà in modo determinante e prevalente delle attività e prestazioni volontarie e gratuite dei propri associati. L’Associazione potrà inoltre avvalersi delle prestazioni di lavoratori dipendenti ed autonomi solo per lo svolgimento di attività per le quali siano richieste specifiche professionalità, oppure, ove sussistano specifiche esigenze di organizzazione di attività necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dell’Associazione ed il perseguimento dei suoi scopi, e non sia possibile soddisfare tali esigenze facendo ricorso alle risorse umane disponibili fra i soci ed i volontari esterni. Le prestazioni erogate dall’Associazione saranno dirette e fornite alla generalità della popolazione e on esclusivamente ai socie della Associazione stessa.
TITOLO III
PATRIMONIO
ART.5 Il patrimonio dell’Associazione è costituito dal fondo di dotazione, alimentato da contributi di Enti, persone fisiche o giuridiche di natura pubblica o privata, erogazioni, elargizioni, quote di soci, donazioni, lasciti, ricavi di iniziative popolari, feste , lotterie e quant’altro perverrà culturale all’Associazione con la destinazione ed il fine di perseguire gli scopi sociali, nonché da eventuali entrate per servizi prestati dall’Associazione.
TITOLO IV
ESERCIZIO SOCIALE
ART.6 L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per il primo esercizio dalla data di costituzione al 31 dicembre.
TITOLO V
ASSOCIATI
ART.7 Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità. Per tutti gli associati vige la disciplina del rapporto associativo e delle modalità associative. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione all’Associazione. Sono Associati ordinari coloro che, persone o Enti, ne facciano domanda scritta e, dopo l’accettazione di essa da parte del Consiglio di Amministrazione, siano iscritti nel Libro soci; gli stessi devono aver versato la quota associativa annuale minima stabilita dal Consiglio Stesso. I soci che, oltre alla quota minima, versano a titolo di oblazione annuale una ulteriore somma, vengono considerati Benemeriti. I diritti e gli obblighi degli Associati sono quelli stabiliti e regolati dal presente Statuto, dal Codice Civile, e dalle Leggi vigenti, e sono gli stessi per tutti gli associati. Coloro che hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo dell’Associazione hanno diritto al titolo di Soci Fondatori.
TITOLO III
PATRIMONIO
Gli Associati che per due anni consecutivi non abbiano corrisposto la quota associativa saranno cancellati dal libro soci con provvedimento del Consiglio di Amministrazione. La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile, né rimborsabile. La qualifica di Associato cessa: - per grave inadempienza degli obblighi statutari o per sopravvenuta impossibilità ad adempierli; - per recesso dell’Associato da comunicarsi per iscritto al Consiglio di Amministrazione almeno un mese prima.
TITOLO VI
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ART.8 Sono organi dell’Associazione l’Assemblea degli associati, il Consiglio di Amministrazione con il Comitato esecutivo. Tutte le cariche all’Interno dell’Associazione devono essere ricoperte da Associati eletti dall’Assemblea. Tutte le votazioni per le cariche elettive dell’Associazione devono essere a scrutinio segreto. Tutte le cariche sono svolte a titolo assolutamente gratuito, salvo eventuali rimborsi spese.
ART.9 All’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, partecipano gli Associati iscritti nel libro soci, in regola con il versamento della quota sociale. Per gli Enti e le società Associate partecipa il legale Rappresentante o suo delegato. Ogni Associato potrà rappresentare per delega fino ad un massimo di tre Associati, esclusi i membri del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci, i quali non potranno essere rappresentati, ne rappresentare per delega. Tutti gli Associati in pari con la quota sociale costituiscono l’elettorato attivo e passivo dell’Associazione, con la limitazione del solo diritto di voto per coloro che siano iscritti nel libro soci da meno di trenta giorni. L’avviso di convocazione dell’Assemblea contenente l’Ordine del Giorno deve essere affisso nella sede sociale almeno 7 giorni prima di quello fissato per la riunione. Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire anche altre forme di pubblicità oltre alle suddette. In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli Associati iscritti e delibera a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza dei presenti. L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile per trattare e deliberare sul bilancio dell’esercizio precedente. La maggioranza assoluta dei soci iscritti ed in regola con il pagamento delle quote sociali potrà chiedere al Consiglio di Amministrazione la convocazione dell’Assemblea.
ART10 Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall’Assemblea, rimane in carica tre anni, ed è composto da un numero variabile tra 5 e 10 consiglieri; prima della elezione l’Assemblea, con votazione palese, delibera sul numero dei consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione, nomina al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, un tesoriere, un segretario, un responsabile sanitario. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per il conseguimento del fine dell’Associazione, per l’amministrazione del suo patrimonio, per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, manchi a tre riunioni consecutive del Consiglio sarà dichiarato decaduto dalla carica e sostituito nella prima Assemblea successiva.
ART.11 Ove il Consiglio ne ravvisi l’opportunità, potrà costituire un comitato esecutivo, composto da tre membri del Consiglio di Amministrazione, chiamato a dare esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
ART.12 Il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo ove costituito, si riuniscono, su comunicazione del segretario, tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno e quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi. Le deliberazioni del Consiglio e del Comitato esecutivo sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità e preponderante il voto del Presidente.
ART.13 Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, ha la firma sociale, presiede l’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato esecutivo se costituito, promuove e vigila sull’esecuzione delle delibere ditali organi. Tutte le attribuzioni che il presente Statuto conferisce al Presidente sono in caso di assenza o impedimento anche temporaneo dello stesso, svolte dal Vice Presidente.
TITOLO VII
COLLEGIO SINDACALE E DEI PROBIVIRI
ART.14 Il Collegio sindacale sarà eletto dall’Assemblea qualora fosse imposta per legge la costituzione. Sarà composto da tre membri, anche non soci, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Non spetta a loro nessun compenso. L’organo è preposto al controllo della gestione finanziaria dell’Associazione. La funzione di Sindaco è incompatibile con qualsiasi carica all’interno dell’Associazione.
ART.15 Il Collegio dei probiviri è costituito da tre membri eletti dall’Assemblea tra i soci. La funzione di Proboviro è incompatibile con altre cariche all’interno dell’Associazione. Assume la presidenza del Collegio l’eletto con il maggior numero di voti o, a parità di questi, il più anziano. Al Collegio è demandata in via esclusiva la decisione inappellabile di ogni controversia che possa insorgere tra gli Associati o tra gli Associati e l’Associazione ed i suoi organi. Il Collegio opera a maggioranza dei componenti, le sue decisioni sono comunicate per scritto agli interessati e sono inappellabili e non ricorribili.
TITOLO VIII
BILANCIO
ART.16 L’esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione provvede entro il 31 marzo di ogni anno alla compilazione del bilancio consuntivo con il conto economico, corredandoli con una relazione sull’andamento della gestione. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non saranno mai distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS o di enti, istituzioni, associazioni operanti nel settore della pubblica utilità.
TITOLO IX
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
ART.17 Addivenendo per qualsiasi motivo allo scioglimento, le norme per la liquidazione, la nomina del liquidatore o liquidatori saranno stabilite dall’Assemblea, con l’obbligo di devolvere tutto il patrimonio netto ad altra Associazione, Comitato, Ente, Istituzione avente analogo scopo non lucrativo, di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’art3 .190 della L.662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
TITOLO X
DISPOSIZIONI GENERALI
ART.18 Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile, nonché alla vigente normativa in materia di ONLUS.